STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE BUONMERCATO
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1)
È costituita l’Associazione denominata “BuonMercato” Ente del Terzo Settore (ETS), d’ora in avanti “Associazione”.
Come da Norma Transitoria (cfr. art 35 del presente Statuto), l’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d’ora in avanti “RUNTS”.
ART. 2)
L’Associazione ha sede legale a Corsico in Via Passaggio Curiel, 16 ed ha durata a tempo indeterminato.
Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
La variazione di sede legale nell’ambito dello stesso comune è deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci e delle socie e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3)
L’Associazione non ha fini di lucro.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori e fondatrici, soci e socie, lavoratori e lavoratrici, collaboratori e collaboratrici, amministratori ed amministratrici e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:
- “lettera w) : promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244”;
- “lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi”;
- “lettera i) organizzazione e gestione di attività’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo”;
- “lettera o): attività’ commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile”;
- “lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività’ di interesse generale a norma del presente articolo”.
Pertanto, l’Associazione realizzerà tali attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- in relazione alla lettera w), attraverso acquisti collettivi di prodotti a beneficio delle famiglie associate, la promozione della solidarietà e del mutualismo tra i soci e le socie, iniziative di formazione ed educazione al consumo critico, all’autoproduzione anche attraverso laboratori e progetti di orticoltura ed all’attuazione concreta di stili di vita sani e sostenibili;
- in relazione alla lettera e), attraverso acquisti collettivi di prodotti provenienti da produzioni locali, biologiche e naturali e l’attuazione della filiera corta nella distribuzione dei prodotti ai consumatori che riduce l’impronta ecologica della distribuzione;
- in relazione alla lettera i), attraverso l’organizzazione di eventi ricreativi e culturali incentrati in particolare sui temi dell’alimentazione, del consumo consapevole, dell’agricoltura sociale, etica e sostenibile, della valorizzazione del territorio e del rispetto dell’ambiente, della povertà alimentare, della solidarietà, dell’integrazione, della legalità e della lotta alle mafie;
- in relazione alla lettera o), attraverso la promozione dei prodotti dell’agricoltura sociale e del commercio equo-solidale; la conoscenza, attraverso visite e relazioni di mutua fiducia, dei piccoli produttori e produttrici locali (in particolare del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino) e del Sud del Mondo, il sostegno ai progetti che si oppongono alla criminalità organizzata e allo sfruttamento, che impiegano soggetti fragili e che si adoperano per l’emancipazione delle persone;
- in relazione alla lettera u), attraverso l’attuazione di azioni a contrasto della povertà alimentare, incluse la donazione di prodotti a persone svantaggiate e promozione di un consumo senza sprechi e finalizzato al benessere delle persone.
L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art.5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse secondo criteri e limiti definiti dall’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
SOCI E SOCIE, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
ART. 4)
L’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e socie e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.
ART. 5)
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- condivisione degli scopi e delle finalità dell’Associazione;
- accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 6)
Tra i soci e le socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti e tutte spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio o socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci e delle socie sono annotati nel Libro soci dell’Associazione.
Tutti i soci e le socie regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci e delle socie minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ART. 7)
Per essere ammessi a socio o socia è necessario presentare al Consiglio di Amministrazione (CdA) la domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, dati di contatto (numero di telefono e/o e-mail);
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato o l’interessata potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 8)
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli e delle aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART.9)
Il socio volontario o la socia volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di socio volontario o socia volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’attività di socio volontario o socia volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati ed alle associate volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 10)
Lo status di socio o di socia si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.
I casi di esclusione sono:
- la non ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero si assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le esclusioni sono decise dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
I casi di morosità sono:
- quando il socio o la socia si renda moroso del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio d’amministrazione nei confronti di quei soci e di quelle socie che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso.
ORGANI SOCIALI
Art. 11)
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea degli associati e delle associate
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione
Assemblea
ART. 12)
L’Assemblea è composta dai soci e dalle socie dell’Associazione, iscritti nel Libro dei soci e delle socie e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun socio o socia ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio o socia, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio o socia può rappresentare sino ad un massimo di tre soci o socie.
L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal/dalla VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal/dalla Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data ed orario di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail inviata al recapito risultante dal Libro dei soci OPPURE mediante newsletter inviata a tutti i recapiti e-mail forniti dai soci e dalle socie e dagli interessati e dalle interessate alle attività dell’Associazione OPPURE mediante affissione alla bacheca nella sede dell’Associazione OPPURE mediante lettera cartacea.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci e delle socie o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal o dalla Presidente e da chi redige il verbale e conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E’ Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ Ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13)
L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca le ed i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera l’esclusione degli associati, su proposta del CdA.
ART. 14)
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delle socie, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie e dei soci presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori e le amministratrici non hanno diritto di voto.
Art. 15)
L’Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci e delle socie e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci e delle socie.
Consiglio di Amministrazione
ART. 16)
L’organo di amministrazione è chiamato Consiglio di Amministrazione (CdA) e governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da un numero da 5 a 11 membri eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del CdA: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Al conflitto di interessi degli amministratori e delle amministratrici si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’Associazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- disciplina l’ammissione di socie e soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e socie;
- propone all’Assemblea l’espulsione dei soci e delle socie.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri ed alle consigliere è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il o la Presidente dell’Associazione è Presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dal CdA nel suo seno.
Presidente
ART. 17)
Il/la Presidente è eletto/eletta dal CdA nel suo seno a maggioranza dei e delle presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il o la Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del o della nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il/la VicePresidente è eletto/a dal CdA a maggioranza dei e delle presenti, sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a nell’esercizio delle sue funzioni.
Organo di controllo
ART. 18)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori o revisore legali iscritti o iscritte nell’apposito registro.
Il/la componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori ed alle amministratrici notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Organo di Revisione
ART. 19)
L’Organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.
LIBRI SOCIALI
ART. 20)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il Libro dei soci tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del CdA;
c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il Registro dei volontari e delle volontarie, tenuto a cura del CdA.
Tutti i soci e le socie, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al CdA.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 21)
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- dai contributi annuali e straordinari dei soci e delle socie;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell’Unione Europea e/o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci ed alle socie e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
ART. 22)
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
ART. 23)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci e dalle socie.
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
ART. 24)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
BILANCIO
ART. 25)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
BILANCIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE DI RACCOLTE PUBBLICHE
ART. 26)
Il Bilancio sociale è’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 27)
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
CONVENZIONI
ART. 28)
Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/dalla Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/della Presidente, presso la sede dell’Associazione.
PERSONALE RETRIBUITO
ART. 29)
L’Associazione ETS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE
DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI E DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 30)
I soci e le socie volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 32)
L’Associazione ETS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
ART. 33)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 34)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
NORMA TRANSITORIA
ART. 35)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.